copyright

 

La tutela delle fotografie

La legge sul diritto d’autore prevede tre diverse categorie di fotografie:

  • le opere fotografiche dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso;
  • le semplici fotografie definite dall’art. 87 l.a. come
le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo [...]
  • le riproduzioni fotografiche ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Opera fotografica

La legge 633/41 attribuisce all’autore di un’opera fotografica sia i diritti morali sia i diritti di utilizzazione economica di cui agli art. 12 – 19. I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte: l’uso di un’opera fotografica quindi è subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.

Le fotografie semplici

Le semplici fotografie invece godono di una serie di diritti “minori”: l’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:

  • nome del fotografo;
  • data di produzione della fotografia;
  • nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

In mancanza la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto. Tali diritti hanno durata ventennale.

Le riproduzioni fotografiche

Le riproduzioni fotografiche non godono di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.

 

 

fonte ufficio brevetti

 

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